Legge Ordinaria n. 963 del 27/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1953)
Misura delle indennità per i servizi a richiesta e con retribuzione previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  indennita'  previste  dall'art.  171  del regolamento del Corpo
delle  guardie  di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30
novembre  1930,  n.  1629,  e  modificate  col decreto legislativo 20
novembre  1947,  n.  1470,  spettano  per  i servizi con retribuzione
prestati  a  richiesta  di  enti non statali o di privati cittadini e
sono stabilite nelle seguenti misure:
    a) lire 200 e lire 300 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel
comune  di  ordinaria  residenza  per  una durata rispettivamente non
superiore alle due ed alle tre ore;
    b)  lire 400 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di
ordinaria residenza per una durata superiore alle tre ore;
    c)  lire  800  giornaliere  per  i servizi da eseguirsi fuori del
comune di ordinaria residenza;
    d)  lire  1200  giornaliere  per  i  servizi con pernottamento da
eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza.
 

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