Legge Ordinaria n. 993 del 27/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1954)
Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  per  gli  accertamenti sanitari riguardanti i militari
invalidi  provvisti  di assegno privilegiato ordinario rinnovabile di
cui  all'art.  9, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 20 maggio
1917,   n.   876,   e'  portato  a  sei  mesi  prima  della  scadenza
dell'assegno.
 

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