Legge Ordinaria n. 998 del 27/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1954)
Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Gli ufficiali dell'Esercito che siano cessati per eta' dal servizio
permanente  anteriormente alla data dalla quale hanno avuto effetto i
limiti  di  eta'  di  cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e che
alla  data stessa non avevano superato quelli da detta legge previsti
per   il   proprio  grado,  hanno  diritto  alla  riliquidazione  del
trattamento  di  quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione
che  sarebbero  loro  spettati se fossero rimasti in servizio fino al
raggiungimento dei limiti di eta' dalla citata legge previsti.
  Per  quelli  di detti ufficiali che abbiano conseguito o consegnano
promozioni  nella  riserva  con anzianita' anteriore alla data in cui
sarebbero  stati raggiunti dai limiti di eta' previsti dalla legge 24
dicembre 1931, n. 1638, nel grado rivestito all'atto del collocamento
nella  riserva,  la  riliquidazione  del trattamento di quiescenza e'
effettuata,  sulla  base degli assegni utili a pensione che sarebbero
loro spettati all'atto della promozione.
 

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