Legge Ordinaria n. 104 del 08/04/1954 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1954)
Estensione delle disposizioni di cui all'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio occupato a seguito di eventi bellici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  di  cui all'art. 28 della, legge 4 marzo 1952, n.
137, s'intendono applicabili anche ai titolari di farmacie di diritto
reale  ai  sensi degli articoli 375, n. 1, 376, n. 1, e 379 del testo
unico  delle  leggi  sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934,  n. 1265, che abbiano perduto la sede farmaceutica a seguito di
eventi bellici e che non abbiano ancora ripreso la loro attivita' nel
territorio  della  Repubblica,  con  assegnazione diretta di farmacie
attualmente  vacanti  o  che  si  rendano tali in seguito a revisione
delle piante organiche.
 

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