Novità: Nuova grafica e più fonti per l'aggregatore news



Legge Ordinaria n. 1046 del 29/10/1954 (Pubblicata nella G.U. del 15 novembre 1954)
Istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ospedali, le Universita' con Facolta' di medicina e chirurgia,
gli  ospedali  militari  principali  e  secondari  e  gli  altri enti
pubblici che esercitano l'assistenza sanitaria e che sono in possesso
dei   mezzi  occorrenti,  possono  istituire  scuole  per  infermiere
generiche  e  per  infermieri  generici,  rispondenti alle necessita'
assistenziali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)