Legge Ordinaria n. 1107 del 22/11/1954 (Pubblicata nella G.U. del 4 dicembre 1954)
Adeguamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE PELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  misura  dell'indennita'  di  residenza  a favore delle farmacie
rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie,
modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, e dalla
legge  20  febbraio  1950,  n.  54,  e' elevata ad un massimo di lire
200.000 annue.
  L'indennita'  di  cui  sopra  e' elevata a lire 300 mila per quelle
farmacie  il  cui reddito non raggiunga l'imponibile minimo tassabile
agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.
  La   predetta  indennita',  nel  caso  di  farmacie  non  di  nuova
istituzione,   puo'   essere   concessa   qualora  il  reddito  medio
imponibile,  accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di
ricchezza  mobile  nell'ultimo  triennio,  non  sia  superiore a lire
400.000, oltre la quota di abbattimento alla base.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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