Legge Ordinaria n. 1122 del 22/11/1954 (Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1954)
Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  sottoindicati articoli del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
1243, e le tabelle allegate sono modificate come segue:
  Art. 1. - "Sono istituiti il ruolo unico dei segretari (gruppo B) e
il  ruolo  unico  degli  applicati  di  segreteria (gruppo C) per gli
Istituti  di  istruzione media, classica, scientifica e magistrale il
cui personale di segreteria sia a carico dello Stato.
  Ogni  Istituto  ha  un  segretario;  negli Istituti in cui la media
della  popolazione scolastica dell'ultimo biennio non raggiunga i 250
alunni  le funzioni di segretario vengono affidate ad un applicato di
segreteria.
  Agli   Istituti  in  cui  la  media  della  popolazione  scolastica
dell'ultimo  biennio superi i 300 alunni e' assegnato, in aggiunta al
segretario,  un  applicato di segreteria; agli stessi Istituti in cui
la  media  della  popolazione scolastica dell'ultimo biennio superi i
600  o  i  1000  alunni  sono  assegnati,  in aggiunta al segretario,
rispettivamente un secondo e un terzo applicato di segreteria.
  La  carriera del personale di segreteria e' stabilita dalle tabelle
A e B annesse al presente decreto".
  Art.  9.  -  "Agli  effetti  della  assegnazione  del  personale di
segreteria,  la  popolazione  scolastica  delle classi di ginnasio va
calcolata  in aggiunta a quella dei licei cui le suddette classi sono
annesse.
  Agli  stessi effetti la popolazione scolastica delle classi residue
di  ginnasio  isolato  va calcolata in aggiunta a quella delle scuole
medie  derivate  dalla trasformazione del corso inferiore dei ginnasi
stessi".
  Art.   10.   -  "I  ruoli  organici  del  personale  di  segreteria
comprendono  577  posti  di  segretario  e 1028 posti di applicato di
segreteria.
  Detti  ruoli  organici,  per  il  periodo  di cinque anni a partire
dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, saranno riveduti, in
relazione alle variazioni del numero degli Istituti e degli alunni di
cui  all'art.  1,  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica da
emanare  sulla  proposta  del  Ministro per la pubblica istruzione di
concerto  con  quello per il tesoro, udito il parere del Consiglio di
Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".
  Art.  11.  -  "Le  promozioni al grado 90 (segretario di 1ª classe)
sono conferite mediante esame di merito distinto, o mediante esame di
idoneita'  ai  segretari  i  quali,  alla data del decreto che indice
l'esame, abbiano compiuto, rispettivamente, dodici o quindici anni di
servizio  effettivo  complessivo  nei  gradi  inferiori  dei ruoli di
gruppo B della stessa Amministrazione, compreso il periodo di prova.
  L'anzianita'  richiesta dal precedente comma e' ridotta di due anni
per coloro i quali siano provvisti di laurea.
  Le  norme  per  lo  svolgimento degli esami di merito distinto e di
idoneita'   saranno   stabilite  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  su  proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di
concerto con quello per il tesoro".
  Art.  12.  -  "I segretari in servizio alla data del 1 gennaio 1948
sono  inquadrati  nel  ruolo  di  gruppo  B  di cui all'art. 1, se in
possesso  di uno dei titoli di studio elencati nell'art. 3 o di altro
diploma  rilasciato da Istituto di istruzione media di secondo grado,
subordinatamente  all'esito  favorevole  di  un esame di idoneita' su
programma  stabilito  con  ordinanza  del  Ministro  per  la pubblica
istruzione.
  Ai  candidati agli esami di idoneita' di cui al precedente comma e'
dovuto il trattamento di missione alle condizioni stabilite dall'art.
45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
  A  coloro  che ottengono il passaggio ai sensi dei commi precedenti
sono  attribuiti  nel  nuovo  ruolo,  con decorrenza, ai soli effetti
giuridici, dal 1 gennaio 1948 ed agli effetti economici dal 1 gennaio
1954,  il  grado  e  la  qualifica  spettanti in base alla anzianita'
acquisita nel ruolo di provenienza, valutata in ragione di due terzi.
Tale   anzianita'   e'   valutata   nella   stessa   misura  ai  fini
dell'ammissione agli esami di cui all'art. 11.
  Nella prima attuazione della presente legge, la promozione al grado
9°  avverra'  in base a scrutinio per anzianita' congiunta al merito,
tenuto  conto dell'anzianita' riconosciuta per effetto della presente
legge.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche  ai
segretari  in  servizio  alla  data  del  1  gennaio 1948 che abbiano
conseguito  o  conseguano uno dei titoli di studio indicati nel primo
comma  entro  tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.  Per  essi l'inquadramento nel ruolo di gruppo B avra' effetto
dalla data di conseguimento del titolo di studio".
  Art.  13.  -  "I  segretari che non siano in possesso del titolo di
studio  richiesto  o che non abbiano superato l'esame di idoneita' di
cui  al  precedente  articolo restano nell'attuale ruolo di gruppo C,
che  viene trasformato in ruolo transitorio, con sviluppo di carriera
dal grado 12° al 10° e con effetto dal 1 gennaio 1948.
  Per  l'inquadramento  nei  gradi 11° e 10° del ruolo transitorio di
cui  al  precedente  comma  e' richiesta sola un'anzianita', compreso
l'eventuale  periodo  di  prova,  di  anni nove e dodici di servizio,
rispettivamente.
  I  vincitori  del  concorso  per  titolo a 230 posti di segretario,
indetto  con  decreto  Ministeriale  4 luglio 1947, e i sottufficiali
vincitori  del  concorso indetto dal Ministero per la difesa-Esercito
con  bando del 20 febbraio 1948 sono inquadrati nel ruolo transitorio
di  cui al primo comma, a decorrere dal giorno in cui vengono assunti
in   ruolo.   Ai  soli  effetti  giuridici  la  nomina  dei  predetti
sottufficiali  non  potra'  avere  decorrenza posteriore a quella dei
vincitori del concorso per titoli a 230 posti.
  I  vincitori  dei predetti concorsi che all'atto dell'assunzione in
ruolo sono in possesso di uno dei titoli di studio elencati nell'art.
3  o di altro diploma rilasciato da Istituto di istruzione di secondo
grado  saranno  inquadrati,  con effetto dal giorno della nomina, nel
ruolo  di gruppo B, subordinatamente all'esito favorevole di un esame
di idoneita' che verra' indetto ai sensi dell'articolo 12.
  Le   disposizioni  del  precedente  comma  si  applicano  anche  ai
segretari  provenienti dai predetti concorsi che abbiano conseguito o
conseguano  uno dei titoli sopraindicati entro tre anni dalla entrata
in vigore della presente legge. Per essi l'inquadramento nel gruppo B
ha  effetto  dalla  data  del  conseguimento  del  titolo di studio e
l'anzianita'  acquisita nel ruolo transitorio di gruppo C e' valutata
nella  stessa  misura  e  agli  stessi  fini  di  cui  al comma terzo
dell'art. 12.
  In  corrispondenza  del  numero  dei presenti nel ruolo transitorio
predetto,   dopo   effettuati  gli  inquadramenti  di  cui  ai  commi
precedenti,  saranno  mantenuti  scoperti altrettanti posti nei ruoli
del personale di segreteria o di ordine di cui alle annesse tabelle A
e B".
 

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