Legge Ordinaria n. 113 del 10/04/1954 (Pubblicata nella G.U. del 29 aprile 1954 (suppl. ord.))
Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo  stato di ufficiale e' costituito dal complesso dei doveri e dei
diritti inerenti al grado.
  Lo  stato di ufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e
cessa con la perdita del grado.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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