Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 114 del 10/04/1954 (Pubblicata nella G.U. del 29 aprile 1954 (suppl. ord.))
Provvidenze a favore degli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dal Trattato di pace.
Provvidenze a favore degli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dal Trattato di pace.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per gli ufficiali inferiori gia' in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi degli articoli 5 dei decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490, e 7 maggio 1948, n. 810, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dalle lettere b) dei predetti articoli e' considerato utile per il raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dagli articoli 4 dei citati decreti legislativi. Analogamente, per i sottufficiali gia' in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dalle lettere b) dei numeri 2) dei predetti articoli e' considerato utile ai fini del raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dai numeri 1 degli stessi articoli.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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