Legge Ordinaria n. 117 del 31/03/1954 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1954)
Disposizioni varie in materia di assegni familiari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  periodo di paga in corso alla data del 16 giugno
1952, gli assegni familiari per il settore dell'industria della Cassa
unica  per gli assegni stessi sono determinati nella misura unica per
gli  impiegati  ed  operai,  prevista  dalla  tabella A allegata alla
presente  legge  vistata  dal  Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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