Legge Ordinaria n. 1224 del 10/12/1954 (Pubblicata nella G.U. del 11 gennaio 1955)
Provvidenze per la pesca nelle acque interne.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e'  autorizzato
nell'esercizio   1954-55   a  sussidiare,  entro  il  limite  massimo
complessivo di lire settanta milioni:
    a) l'impianto, da parte di cooperative di pescatori, di magazzini
e  di  frigoriferi  per la conservazione del pescato, di attrezzature
per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca e per la
fabbricazione di reti e di altri attrezzi;
    b) l'acquisto di mezzi di trasporto del pescato;
    c) la costruzione e la sistemazione di impianti di pescicoltura e
di incubazione per uova fecondate artificialmente;
    d)   la   propaganda   per   l'incremento  della  pesca  e  della
pescicoltura   e   per  il  consumo  del  pesce,  anche  mediante  la
partecipazione  ad  esposizioni  e  l'erogazione di premi per gare di
pesca;
    e) l'azione di assistenza e di soccorso ai pescatori di mestiere;
    f) l'intensificazione del servizio di vigilanza sulla pesca.
  L'ammontare  del  contributo  di  cui alle lettere a), b) e c), non
puo' superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.
  La  concessione del contributo e' disposta con decreto del Ministro
per  l'agricoltura e per le foreste, sentita una Commissione nominata
dal  Ministro  stesso e composta dal Sottosegretario di Stato, che la
presiede,  da due funzionari di grado non inferiore al sesto e da due
esperti  nominati  dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste su
designazione delle organizzazioni nazionali di cooperative.
  Esercita le funzioni di segretario della Commissione un funzionario
amministrativo di grado non inferiore al nono.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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