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Legge Ordinaria n. 1228 del 24/12/1954 (Pubblicata nella G.U. del 12 gennaio 1955, n. 8)
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  In ogni Comune deve  essere  tenuta  l'anagrafe  della  popolazione
residente. 
  Nell'anagrafe  della  popolazione  residente  sono  registrate   le
posizioni relative  alle  singole  persone,  alle  famiglie  ed  alle
convivenze, che hanno fissato nel Comune  la  residenza,  nonche'  le
posizioni  relative  alle  persone  senza  fissa  dimora  che   hanno
stabilito  nel  Comune  il  proprio  domicilio,  in  conformita'  del
regolamento per l'esecuzione della presente legge. 
  Gli atti anagrafici sono atti pubblici. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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