Legge Ordinaria n. 125 del 10/04/1954 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1954)
Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'uso  delle  denominazioni  di  origine  e tipiche dei formaggi e'
consentito e tutelato secondo le disposizioni della presente legge.
 

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