Legge Ordinaria n. 134 del 27/03/1954 (Pubblicata nella G.U. del 5 maggio 1954)
Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni agli impianti ferroviari ed alle case economiche dei ferrovieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  La seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la spesa di lire 3.600.000.000 per provvedere alla
riparazione  dei  danni  subiti  dalle  linee,  da  fabbricati, dagli
impianti  e  dal materiale d'esercizio delle ferrovie dello Stato, in
dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1951.
  E'  altresi'  autorizzata  la  spesa  di  50.000.000  di  lire  per
provvedere  alla  riparazione  dei danni subiti, in conseguenza delle
stesse   calamita',   dai   fabbricati  della  "Gestione  delle  case
economiche per i ferrovieri".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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