Legge Ordinaria n. 190 del 26/04/1954 (Pubblicata nella G.U. del 18 maggio 1954)
Modificazione dell'art. 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, relativa alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'obbligo  della  tenuta  del  registro  di carico e scarico di cui
all'art.  3  del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella
legge 9 marzo 1951, n. 105, e' limitato, fra i materiali indicati nel
suddetto   decreto-legge,  a  quelli  di  particolare  interesse  per
l'economia   nazionale  determinati  con  decreto  del  Ministro  per
l'industria ed il commercio.
  Il  decreto  predetto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 26 aprile 1954

                               EINAUDI

                                                SCELBA - VILLABRUNA -
                                                            DE PIETRO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

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