Legge Ordinaria n. 219 del 07/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 24 maggio 1954)
Disposizioni integrative del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche ovvero distrutte o asportate per fatti di guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  di  cui  all'art. 1 del decreto legislativo 6 dicembre
1946,  n.  429,  recante norme sul ripristino delle campane requisite
per esigenze belliche o distrutte o asportate per fatti di guerra, e'
elevato ad anni otto.
  Corrispondentemente,  e'  elevato  ad otto il numero degli esercizi
finanziari  indicato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo per
il riparto della spesa relativa all'espletamento del programma.
 

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