Legge Ordinaria n. 232 del 15/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 1 giugno 1954 e rettifica 30/06/1954)
Disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  riassunzione dei medici, chirurghi e veterinari, dispensati dal
servizio  o  licenziati  per  motivi  politici,  prevista  dal  regio
decreto-legge  6  gennaio  1944,  n. 9, e la ricostruzione della loro
carriera  a  mente del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre
1944, n. 301, e' ammessa anche nei casi in cui il sanitario vincitore
di  un  concorso  possa  dimostrare  che fu dichiarato decaduto dallo
stesso  e  non  fu  nominato  nel  posto  esclusivamente  per cattiva
condotta  politica  o  comportamento contrario al regime fascista. La
domanda  di  riammissione  in servizio dovra' essere presentata entro
sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.
  Tale   riammissione   dovra'   avvenire   entro   sei   mesi  dalla
presentazione della domanda di cui al comma precedente.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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