Legge Ordinaria n. 271 del 15/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1954)
Aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza e allievi agenti di custodia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La misura della paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi
finanzieri,  allievi  guardie di pubblica sicurezza, e allievi agenti
di custodia e' stabilita in lire 110 dal 1 luglio 1951.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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