Legge Ordinaria n. 277 del 15/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 15 giugno 1954)
Norme integrative della legge 29 aprile 1949, n. 221, relative all'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  alle  disposizioni  degli articoli 2 e 9 della legge 29
aprile  1949,  n.  221, gli ufficiali dell'Esercito provenienti dalla
posizione  di  fuori  quadro  che  abbiano  prestato  servizio  nella
posizione  stessa  con  incarico  di  organico, nonche' gli ufficiali
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica  che  siano  stati
investiti dell'incarico titolare del grado superiore o delle funzioni
organicamente  devolute  all'ufficiale di tale ultimo grado, ai sensi
dell'art.  24 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2201, o del
combinato  disposto  di  dello  art.  24  con l'art. 1 della legge 22
dicembre  1939,  n.  2193,  o  dell'art. 4 del regio decreto-legge 19
maggio  1941,  n.  583,  liquidano la pensione, rispettivamente sulla
base  dello  stipendio  del grado conseguito nella posizione di fuori
quadro  e  sulla base dello stipendio del grado superiore, sempre che
detti  stipendi  competessero agli interessati per le disposizioni ad
essi applicabili.
 

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