Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 303 del 19/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 22 giugno 1954)
Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.
Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'Ente nazionale per la protezione degli animali, istituito con la legge 11 aprile 1938, n. 612, con sede in Roma, ha per scopo di provvedere alla protezione degli animali e di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e provvede al conseguimento dei suoi fini: a) vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, ivi compresi quelli concernenti l'esercizio della caccia e della pesca; b) assumendo, per la divulgazione dei principi di sana zoofilia, tutte quelle iniziative che siano compatibili con le funzioni proprie dell'Ente e che non interferiscano nella sfera di attivita' di altri enti od uffici; c) promuovendo il perfezionamento degli ordinamenti legislativi e regolamentari attinenti alla protezione degli animali; d) collaborando con le autorita' centrali e locali nella soluzione dei problemi che abbiano riflesso nel campo della protezione degli animali; e) curando l'istituzione di locali per l'assistenza ed il ricovero di animali domestici. L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci ed i conti consuntivi, di concerto con quello del tesoro.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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