Legge Ordinaria n. 303 del 19/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 22 giugno 1954)
Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Ente  nazionale per la protezione degli animali, istituito con la
legge  11  aprile  1938,  n.  612,  con sede in Roma, ha per scopo di
provvedere  alla  protezione  degli  animali  e  di svolgere efficace
propaganda di sana zoofilia.
  Esso  e'  dotato  di  personalita'  giuridica di diritto pubblico e
provvede al conseguimento dei suoi fini:
    a)  vigilando  sull'osservanza  delle  leggi  e  dei  regolamenti
generali  e  locali  relativi  alla  protezione  degli  animali,  ivi
compresi quelli concernenti l'esercizio della caccia e della pesca;
    b)  assumendo, per la divulgazione dei principi di sana zoofilia,
tutte quelle iniziative che siano compatibili con le funzioni proprie
dell'Ente  e che non interferiscano nella sfera di attivita' di altri
enti od uffici;
    c) promuovendo il perfezionamento degli ordinamenti legislativi e
regolamentari attinenti alla protezione degli animali;
    d)   collaborando  con  le  autorita'  centrali  e  locali  nella
soluzione   dei   problemi  che  abbiano  riflesso  nel  campo  della
protezione degli animali;
    e)  curando  l'istituzione  di  locali  per  l'assistenza  ed  il
ricovero di animali domestici.
  L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che
ne  approva  i  bilanci ed i conti consuntivi, di concerto con quello
del tesoro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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