Legge Ordinaria n. 327 del 15/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 26 giugno 1954)
Regolazioni finanziarie per maggiori spese di trasporto del carbone durante il periodo bellico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dei  trasporti,  servizio  approvvigionamenti  delle
ferrovie   dello   Stato,  ufficio  stralcio  monopolio  carboni,  e'
autorizzato ad effettuare, in relazione al disposto dell'art. 8 della
legge  11 febbraio 1911, n. 59, direttamente o tramite i commercianti
assegnatari,  la  liquidazione  ed  il  rimborso  dei  maggiori oneri
sostenuti  per  il ricevimento dei carboni esteri via terra, anziche'
via mare, durante il periodo bellico, fino al 28 maggio 1911 incluso,
a  tutti  i  beneficianti di assegnazioni di entrambe e cioe' cokerie
officine  gas,  industrie  siderurgiche,  commercianti  in carbone da
riscaldamento, artigiani, industrie e enti vari e ulteriormente, fino
al  24  aprile 1915 incluso, soltanto alle officine gas, alle cokerie
ed alle industrie siderurgiche.
  La facolta' di cui al precedente comma puo' essere esercitata entro
due anni dall'entrata in vigore della, presente legge.
  Sui  reintegri  accordati  non sono dovuti interessi per il periodo
successivo  al  giorno  in  cui  maturarono  condizioni delle singole
concessioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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