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Legge Ordinaria n. 33 del 02/03/1954 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1954)
Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  30,  31  e  32  delle  disposizioni sulle competenze
accessorie  del  personale  delle Ferrovie dello Stato, approvate con
regio  decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21
marzo  1926,  n.  597,  modificata  con regio decreto-legge 29 luglio
1937,  n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con
regio  decreto  legislativo  24  maggio  1946, n. 457, e con legge 15
luglio 1949, n. 435, sono sostituiti dai seguenti:

  Art. 30. - "L'indennita' di malaria e' corrisposta per tutto l'anno
nella misura di lire 24 giornaliere.
  Se  l'agente  risiede e dimora con la propria famiglia in localita'
di malaria grave, la detta indennita' e' integrata con un supplemento
giornaliero  pari  a  tante  quote  di  lire  5  quanti  sono i figli
conviventi ed a carico e la moglie se convivente.
  Nel   caso   in   cui   entrambi   i   coniugi   siano   dipendenti
dall'Amministrazione  ferroviaria,  il  detto supplemento per i figli
spetta ad uno solo dei coniugi.
  Il  supplemento  per il coniuge non viene corrisposto quando questi
percepisca gia' l'indennita' di malaria".
  Art.  31. - "L'indennita' di malaria e' corrisposta per i giorni di
presenza in servizio, nonche' per quelli di assenza che sia dovuta:
    a)  a  constatata  malattia  o  ad  infortunio sul lavoro, fino a
quando e' corrisposto in tutto o in parte lo stipendio;
    b) ad aspettativa per ragioni di salute;
    c) a riposo settimanale e a festivita' infrasettimanali;
    d) a congedo ordinario.
  Nei  casi  di  cui  alle  lettere  a) e b) non spetta l'indennita',
quando  l'agente,  essendo  affetto  da malattia non dipendente dalla
malaria, abbandoni la residenza malarica".
  Art.  32.  - "Agli agenti addetti alla condotta ed alla scorta dei,
treni,  compresi  i  controllori  viaggianti,  residenti in localita'
salubre,  per  i  giorni  in  cui,  per  l'esplicazione delle proprie
mansioni,  attraversino  localita'  malariche, e' corrisposta la sola
indennita' giornaliera di lire 24 di cui all'art. 30".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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