Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 33 del 02/03/1954 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1954)
Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.
Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 457, e con legge 15 luglio 1949, n. 435, sono sostituiti dai seguenti: Art. 30. - "L'indennita' di malaria e' corrisposta per tutto l'anno nella misura di lire 24 giornaliere. Se l'agente risiede e dimora con la propria famiglia in localita' di malaria grave, la detta indennita' e' integrata con un supplemento giornaliero pari a tante quote di lire 5 quanti sono i figli conviventi ed a carico e la moglie se convivente. Nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria, il detto supplemento per i figli spetta ad uno solo dei coniugi. Il supplemento per il coniuge non viene corrisposto quando questi percepisca gia' l'indennita' di malaria". Art. 31. - "L'indennita' di malaria e' corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonche' per quelli di assenza che sia dovuta: a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando e' corrisposto in tutto o in parte lo stipendio; b) ad aspettativa per ragioni di salute; c) a riposo settimanale e a festivita' infrasettimanali; d) a congedo ordinario. Nei casi di cui alle lettere a) e b) non spetta l'indennita', quando l'agente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla malaria, abbandoni la residenza malarica". Art. 32. - "Agli agenti addetti alla condotta ed alla scorta dei, treni, compresi i controllori viaggianti, residenti in localita' salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie mansioni, attraversino localita' malariche, e' corrisposta la sola indennita' giornaliera di lire 24 di cui all'art. 30".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)