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Legge Ordinaria n. 33 del 02/03/1954 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1954)
Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.
Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 457, e con legge 15 luglio 1949, n. 435, sono sostituiti dai seguenti: Art. 30. - "L'indennita' di malaria e' corrisposta per tutto l'anno nella misura di lire 24 giornaliere. Se l'agente risiede e dimora con la propria famiglia in localita' di malaria grave, la detta indennita' e' integrata con un supplemento giornaliero pari a tante quote di lire 5 quanti sono i figli conviventi ed a carico e la moglie se convivente. Nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria, il detto supplemento per i figli spetta ad uno solo dei coniugi. Il supplemento per il coniuge non viene corrisposto quando questi percepisca gia' l'indennita' di malaria". Art. 31. - "L'indennita' di malaria e' corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonche' per quelli di assenza che sia dovuta: a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando e' corrisposto in tutto o in parte lo stipendio; b) ad aspettativa per ragioni di salute; c) a riposo settimanale e a festivita' infrasettimanali; d) a congedo ordinario. Nei casi di cui alle lettere a) e b) non spetta l'indennita', quando l'agente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla malaria, abbandoni la residenza malarica". Art. 32. - "Agli agenti addetti alla condotta ed alla scorta dei, treni, compresi i controllori viaggianti, residenti in localita' salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie mansioni, attraversino localita' malariche, e' corrisposta la sola indennita' giornaliera di lire 24 di cui all'art. 30".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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