Legge Ordinaria n. 357 del 11/06/1954 (Pubblicata nella G.U. del 2 luglio 1954)
Disposizioni integrative alla legge 26 marzo 1953, n. 188, sugli esami di abilitazione alla libera docenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  2  della  legge  26  marzo  1953, n. 188, e' sostituito dal
seguente:
  "La  libera  docenza puo' essere concessa, oltre che per discipline
alle  quali  corrisponda  un  insegnamento ufficiale nell'ordinamento
didattico   delle   Universita'   e   degli  Istituti  di  istruzione
universitaria, anche in altre discipline.
  In   quest'ultima   ipotesi,   coloro  che  aspirino  a  conseguire
l'abilitazione  sono  tenuti  a  farne  domanda  al  Ministero  della
pubblica   istruzione,   per   tramite   di  una  Facolta'  o  Scuola
universitaria,  non  oltre  il  31  dicembre  di  ciascun anno. Sulla
domanda  che  la Facolta' accompagna col proprio parere, la Sezione I
del Consiglio superiore della pubblica istruzione delibera, prima del
bando  della  sessione  d'esami,  dichiarando  se  la  materia cui e'
chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui e' da
indire  lo  sessione,  tenuto  conto dell'importanza e dell'autonomia
scientifica della materia stessa.
  Per le discipline ammesse all'abilitazione, il Ministro stabilisce,
sentito  il parere della Sezione I del Consiglio superiore, il numero
massimo  di  abilitazioni  da  concedere  in  ciascuna disciplina per
ciascuna sessione, numero che in nessun caso puo' essere superato.
  Nel  numero  massimo  di  cui  al  precedente  comma  non  sono  da
comprendere  le  abilitazioni  da  conferirsi  ai  candidati  gia' in
possesso  di  diploma  d'abilitazione  alla  libera  docenza in altra
disciplina".
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano anche alla
sessione  di  esami  d'abilitazione alla libera docenza indetta nella
prima applicazione della legge 26 marzo 1953, n. 188.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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