Legge Ordinaria n. 391 del 22/06/1954 (Pubblicata nella G.U. del 9 luglio 1954)
Avanzamento dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  permanenza  minima  nel  grado per la promozione dei tenenti in
servizio  permanente  effettivo  dell'Arma  dei  carabinieri,  di cui
all'art.  31  della  legge  9  maggio  1940,  n.  370,  e  successive
modificazioni, e' stabilita in quattro anni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 giugno 1951

                               EINAUDI

                                              SCELBA - TAVIANI - GAVA

                                              Visto,               il
Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)