Legge Ordinaria n. 41 del 02/03/1954 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1954)
Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1952-53.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  della  legge  4  dicembre  1952,  n.  1906, sulla
abilitazione  provvisoria  all'esercizio  professionale,  sono estese
anche ai laureati dell'anno accademico 1952-1953.
 

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