Legge Ordinaria n. 456 del 26/06/1954 (Pubblicata nella G.U. del 19 luglio 1954)
Interpretazione dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, portante provvedimenti a favore del teatro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  di  cinque  anni,  previsto dall'art. 5 della legge 29
dicembre 1949, n. 959, concernente la proroga di provvidenze a favore
del teatro, decorre dal 15 gennaio 1950 e scade il 14 gennaio 1955.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 giugno 1954

                               EINAUDI

                                                  SCELBA - TREMELLONI
                                                                 GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)