Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 523 del 22/06/1954 (Pubblicata nella G.U. del 30 luglio 1954 e rettifica 05/10/1954)
Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali.
Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art.1 Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione del servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Ferrovie dello Stato e delle altre Azienda autonoma statali, con il servizio prestato alla dipendenza di Enti locali con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure a Casse, fondi, regolamenti convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli Enti predetti, nonche' con il servizio comunque prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza. Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, la ricongiunzione si effettua altresi' per i servizi non contemplati dal comma stesso, quando essa sia prevista dagli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza o degli altri Enti che concorrino alla ricongiunzione medesima.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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