Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 542 del 13/07/1954 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1954)
Estensione della validità delle abilitazioni conseguite per i corsi alle scuole di avviamento professionale.
Estensione della validità delle abilitazioni conseguite per i corsi alle scuole di avviamento professionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le abilitazioni all'insegnamento delle discipline che si impartiscono nei corsi secondari di avviamento professionale, conseguite a norma del regolamento approvato con decreto-legge 27 gennaio 1933, n. 153, sono valide anche per l'insegnamento delle stesse discipline nelle scuole di avviamento professionale. Le abilitazioni all'insegnamento di materie tecniche nei corsi di avviamento professionale sono valide solo per l'insegnamento delle corrispondenti materie tecniche nelle scuole di avviamento professionale. Il servizio prestato, per incarichi e supplenze, nei corsi di avviamento, e' valutato alla stessa stregua del servizio prestato nelle scuole di avviamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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