Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 551 del 13/07/1954 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1954)
Pagamento delle imposte di successione relative ai terreni soggetti ad espropri a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni.
Pagamento delle imposte di successione relative ai terreni soggetti ad espropri a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La disposizione concernente la sospensione del pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio, contenuta nell'art. 3, comma primo, della legge 21 marzo 1953, n. 224, riguardante il pagamento delle indennita' per i terreni espropriati ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si applica anche per il pagamento delle imposte sulle successioni apertesi dal 1 gennaio 1948. La sospensione del pagamento deve essere chiesta agli Uffici del registro ai quali e' stata presentata la denunzia di successione nei termini stabiliti per il pagamento del tributo ed ha effetto fino al giorno in cui e' disposto lo svincolo dei titoli del debito pubblico corrispondenti all'indennita' di espropriazione. L'autorita' giudiziaria competente, avvenuto lo svincolo, ordina la consegna dei titoli corrispondenti all'ammontare dell'imposta dovuta all'Ufficio del registro competente per la riscossione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - MEDICI - DE PIETRO - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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