Legge Ordinaria n. 596 del 24/07/1954 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1954)
Norme transitorie sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli articoli 47
e  76  del  testo  unico  delle  leggi sanitarie, approvato con regio
decreto  27 luglio 1934, n. 1265, gli ufficiali sanitari o i sanitari
condotti in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore
del  testo  unico  predetto  sono collocati a riposo quando, oltre ai
sessantacinque  anni  di  eta'  hanno compiuto anche quaranta anni di
servizio  utile  agli  effetti della pensione, salvo in ogni caso, il
collocamento  a  riposo  al compimento del settantesimo anno di eta',
qualunque sia la durata del servizio prestato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Napoli, addi' 24 luglio 1954

                               EINAUDI

                                                        SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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