Legge Ordinaria n. 606 del 31/07/1954 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1954)
Nuovi termini per il conferimento di promozioni avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai reduci dalla prigionia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  facolta'  di  cui  all'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto
1947,  n.  1072, sostituito dall'art. 1 della legge 16 novembre 1950,
n.  979, nonche' la facolta' prevista dal decreto legislativo 9 marzo
1948,  n.  444,  ratificato  con  modificazioni dalla legge 20 luglio
1951,  n.  658, possono essere esercitate, nei confronti dei militari
reduci  dalla prigionia, fino ad un anno dall'entrata in vigore della
presente  legge,  purche'  si tratti di proposte presentate entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge e la prima autorita'
competente  in  ordine  gerarchico  a  formulare  la  proposta  o  il
destinatario  della  proposta  stessa siano rientrati dalla prigionia
dopo il 15 ottobre 1949.
  Per i casi di rientro che avverranno dopo l'entrata in vigore della
presente  legge  i termini suddetti sono rispettivamente fissati a un
anno e a sei mesi dalla data del rientro.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma addi' 31 luglio 1954

                               EINAUDI

                                                   SCELBA - TAVIANI -
                                                    TREMELLONI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

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