Legge Ordinaria n. 635 del 09/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 16 agosto 1954)
Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali degli anni 1953 e 1954.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'anno  1953,  a  favore  dei  Comuni e delle Province che non
riescono  a  conseguire  il  pareggio economico del proprio bilancio,
nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336
del  testo  unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed
aggiunte,  possono  essere  concessi  contributi in capitale da parte
dello  Stato per un ammontare complessivo di quattro miliardi di lire
e   possono  essere  utilizzate  le  eventuali  rimanenze  sui  fondi
assegnati  con  le leggi 7 dicembre 1951, n. 1513, 24 giugno 1952, n.
663, 27 marzo 1953, n. 177.
  In favore dei predetti Enti puo' essere autorizzata l'assunzione di
mutui   per  far  fronte  al  disavanzo  economico  non  coperto  dal
contributo statale.
  I   relativi   provvedimenti   sono  adottati,  su  proposta  della
Commissione  centrale  per la finanza locale, in sede di approvazione
dei  bilanci  degli  Enti  interessati,  con decreti del Ministro per
l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.
  Ai  mutui  di cui al secondo comma sono applicabili le disposizioni
degli  articoli  1,  2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11
gennaio 1945, n. 51.
 

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