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Legge Ordinaria n. 637 del 09/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 16 agosto 1954)
Collocamento a riposo degli insegnanti elementari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  collocamento  a  riposo  degli  insegnanti,  i  quali vengano a
trovarsi  nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 134 del
testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  elementare approvato con
regio  decreto 5 febbraio 1928, n. 577, viene disposto con decorrenza
dal  30  settembre  successivo  al  giorno  in  cui  si  maturano  le
condizioni suddette.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a S. Vincent, addi' 9 agosto 1954

                               EINAUDI

                                              SCELBA - MARTINO - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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