Legge Ordinaria n. 638 del 09/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 16 agosto 1954)
Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle opere previste dalla legge 31 gennaio 1953, n. 68, concernente la sistemazione dei fiumi e torrenti con riferimento al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per la prosecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 5 della
legge  31  gennaio  1953,  n.  68,  con  riferimento  anche  al piano
orientativo  di  cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, e' autorizzata
la  ulteriore  spesa di lire 120 miliardi da inserirsi nello stato di
previsione  della  spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione
di  10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1954-55 al
1965-66 compresi.
  Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni
sino alla concorrenza di lire 120 miliardi.
  Le  somme  non  impegnate  in  un esercizio sono utilizzabili negli
esercizi successivi.
 

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