Legge Ordinaria n. 644 del 09/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1954)
Disciplina dei benefici da concedere agli agenti della carriera d'ordine delle Ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Il  termine di anzianita' per la promozione al grado 9° ferroviario
di  gruppo  O  di  cui  alla  nota  5)  dell'allegato  G  al  vigente
regolamento  del  personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con
regio  decreto  7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, e'
ridotto  di  due  anni a favore degli agenti di grado 10° provenienti
dai  sottufficiali  delle  Forze armate e nominati in base ai diritti
loro concessi dalle norme vigenti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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