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Legge Ordinaria n. 649 del 09/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1954)
Modificazioni alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  comma  quinto dell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e'
sostituito dal seguente:
  "Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle
Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, e
successive  modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di
lucro  ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia,
alla  istruzione  e  alla educazione dei fanciulli poveri, nonche' al
ricovero  degli invalidi e vecchi indigenti, per conto delle Province
e  dei  Comuni,  sempre che la loro utilita' sia riconosciuta ai fini
della  presente legge con decreto del Ministro per i lavori pubblici,
di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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