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Legge Ordinaria n. 659 del 09/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1954)
Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 121 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  secondo comma dell'art. 121 della legge 10 aprile 1954, n. 413,
deve  intendersi  nel senso che le indennita' previste dagli articoli
67 e 68 della predetta legge sono dovute anche agli ufficiali che fra
il  1  gennaio  1953  e  il  30  aprile  1954  si  sono trovati nelle
condizioni richieste per l'applicazione degli articoli 100, 102, 106,
108, e 110 della legge stessa.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a S. Vincent, addi' 9 agosto 1954

                               EINAUDI

                                               SCELBA - VANONI - GAVA

                                               Visto,              il
Guardasigilli: DE PIETRO
 

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