Legge Ordinaria n. 721 del 06/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1954)
Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso
le  Capitanerie  di  porto,  rispetto ai periodici accreditamenti sui
vari   capitoli  di  spesa,  viene  stanziata  annualmente  la  somma
occorrente   in  apposito  capitolo  della  categoria  "movimento  di
capitali"  dello  stato di previsione della spesa del Ministero della
marina mercantile.
  Le  somme  accreditate alle Capitanerie di porto sullo stanziamento
di  detto  capitolo  vengono  versate  in Tesoreria con imputazione a
speciale  capitolo dello stato di previsione della entrata, inscritto
nella  medesima  categoria  "movimento di capitali", quando cessino o
diminuiscano  le necessita' dell'accreditamento e, in ogni caso, alla
chiusura di ciascun esercizio finanziario.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)