Legge Ordinaria n. 748 del 09/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 1 settembre 1954)
Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
   (Classificazione dei Comuni per l'assegnazione del segretario). 
 
  La tabella A allegata  alla  legge  27  giugno  1942,  numero  851,
relativa all'assegnazione del grado del segretario ai Comuni ed  agli
stipendi dei  segretari  comunali,  e'  sostituita  dalla  tabella  A
allegata alla presente legge. 
  A ciascun Comune e'  assegnato,  secondo  la  sua  popolazione,  un
segretario di grado corrispondente a quello  indicato  nella  tabella
suddetta. 
  Per i Comuni consorziati la classe del consorzio e' determinata  in
base alla popolazione residente complessiva dei Comuni consorziati. 
  Ai Comuni, che siano sedi di stazioni di soggiorno, di  cura  o  di
turismo e che dimostrino di trovarsi in condizioni  finanziarie  tali
da poter sostenere, senza notevole aggravio per  i  contribuenti,  la
maggior spesa, puo' essere  assegnato,  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  per  l'interno,   un
segretario di un grado immediatamente superiore  a  quello  stabilito
nella predetta tabella. 
 

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