Legge Ordinaria n. 816 del 06/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 9 settembre 1954)
Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1500 lire della stima catastale 1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera b) dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dal  contributo  previsto  dall'art.  8  lettera  b) della legge 31
dicembre  1947,  n. 1629, sono esonerati i proprietari di terreni, il
cui  reddito  dominicale  complessivo  non  superi le 1500 lire della
stima catastale del 1937-39.
 

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