Legge Ordinaria n. 85 del 10/04/1954 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1954)
Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  statale  in  servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge il cui trattamento economico per stipendio, paga
o  retribuzione e' stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I
a  VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n.
767,  e' corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno
concessi  con decorrenza 1 gennaio 1954, una anticipazione, una volta
tanto,   pari   alla   meta'  dell'importo  netto  della  tredicesima
mensilita'  prevista  per  la  posizione  di  impiego posseduta al 31
dicembre 1953.
  Per  il  personale assunto posteriormente al 31 dicembre 1953 detta
anticipazione  e' commisurata alla meta' di quella spettante ai sensi
del precedente comma al personale avente pari grado o qualifica.
  L'importo   dell'anticipazione   di  cui  ai  precedenti  commi  va
arrotondato per eccesso a lire cento.
 

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