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Legge Ordinaria n. 869 del 26/09/1954 (Pubblicata nella G.U. del 29 settembre 1954)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
concernente  la  disciplina  relativa ai diritti, compensi e proventi
percepiti  dal  personale  delle  Amministrazioni dello Stato, con le
seguenti modificazioni:

  Il primo comma dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
  Tutti   i   diritti,  proventi  e  compensi,  comunque  denominati,
istituiti  a  carico  dei  cittadini  o di enti per essere erogati ai
dipendenti  delle  Amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo,  sono  soppressi,  ad  eccezione  di  quelli previsti dalle
tabelle allegate.

  L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
  Il  personale  degli uffici che partecipano al riparto dei diritti,
proventi  e  compensi  mantenuti  in  vigore ai sensi del primo comma
dell'art.  1,  continua a fruire dei diritti medesimi. Resta fermo il
disposto  dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile
1950, n. 130.
  La  quota  unitaria  di riparto a favore del personale suddetto non
potra' eccedere mensilmente i due terzi dello stipendio, retribuzione
o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto
del  Presidente  della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal
computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.
  L'eventuale  eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e
compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio
finanziario  1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione
del precedente comma e' attribuita a titolo di assegno personale.
  Il  detto  assegno  personale  verra'  gradualmente  riassorbito in
occasione    dei    singoli    miglioramenti   economici   dipendenti
dall'applicazione  di  norme  generali. Saranno imputati, ai fini del
riassorbimento, i due terzi del miglioramento.
  La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale
fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione
della spesa dei Ministeri interessati.

  L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
  Al  personale  che,  in base alle disposizioni vigenti il 31 luglio
1954,  e'  ammesso  al  riparto  dei  diritti,  proventi  e  compensi
soppressi ai sensi del precedente art. 1, e' corrisposto, a decorrere
dal  1  agosto  1954  ed in sostituzione di detto riparto, un assegno
personale  mensile  pari  ad  un  dodicesimo  dei diritti, proventi e
compensi riscossi o ad essi spettanti durante l'esercizio finanziario
1953-1954,  fermo  restando  il  disposto  dei  commi  terzo e quarto
dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.
  Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 3.

  L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
  Sino  all'entrata  in  vigore  di  norme  generali  sul trattamento
economico dei dipendenti civili dello Stato, restano in vigore:
    a)  per  i  dipendenti  dell'Amministrazione delle dogane e delle
imposte  di  fabbricazione,  i  diritti commerciali ad essi spettanti
secondo le norme in vigore al 31 luglio 1954;
    b)  per  i  dipendenti  della  motorizzazione  civile  i  diritti
previsti  dall'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e
successive modificazioni.
  Le  tabelle  allegate al decreto sono sostituite da quelle allegate
alla presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  ai  chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 26 settembre 1954

                               EINAUDI

                                           SCELBA - TREMELLONI - GAVA
                                              - ERMINI - MATTARELLA -
                                                             TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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