Legge Ordinaria n. 99 del 27/03/1954 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1954)
Modifica dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, relativo alla nomina del direttore della Scuola dell'arte della medaglia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  21  della  legge  25  gennaio 1940, n. 4, e' sostituito dal
seguente,  "Art.  21.  -  Il  direttore  della Scuola dell'arte della
medaglia - cui e' affidato l'insegnamento, nella scuola stessa, della
modellatura a basso-rilievo e della composizione di monete, medaglie,
placchette  e sigilli, ed al quale e' conferito il grado 6° di gruppo
A  - e' nominato mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento
fra  coloro  che, oltre a possedere i normali requisiti per la nomina
in  ruoli  di  personali  statali,  abbiano  compiuto i 21 anni e noi
superato i 40 e siano provvisti quanto al titolo di studio di uno dei
diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare coma legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 marzo 1954

                               EINAUDI

                                                        SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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