Legge Ordinaria n. 100 del 10/03/1955 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1955)
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad elevare da quattro a cinque miliardi il mutuo concesso all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali, in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  ad elevare di un
miliardo   l'importo   del   mutuo  concesso  all'Istituto  nazionale
assistenza dipendenti Enti locali in esecuzione della legge 16 giugno
1951, n. 530, portandone il complessivo ammontare a cinque miliardi.
  Al  mutuo  suppletivo  di  cui  al  comma precedente sono estese la
garanzia  statale  e  le  agevolazioni  fiscali stabilite dall'art. 1
della suddetta legge 16 giugno 1951, n. 530.

  La  presente  legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 marzo 1955

                               EINAUDI

                                                        SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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