Legge Ordinaria n. 103 del 10/03/1955 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1955)
Restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  al  31  dicembre  1958,  i  prodotti dell'industria meccanica
indicati  nell'elenco  allegato  al  decreto  previsto dal successivo
articolo  sono  ammessi  all'atto della loro esportazione al rimborso
del  dazio  e  degli  altri  diritti doganali di cui furono gravati i
materiali  siderurgici impiegati nella loro lavorazione. Nello stesso
elenco  sara'  indicata  per  ciascuna  voce  la  misura unitaria del
rimborso.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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