Legge Ordinaria n. 1037 del 15/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 15 novembre 1955)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836,
concernente  proroga  e modifica del regime fiscale degli alcoli, con
le seguenti modificazioni:
  All'art. 4, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  gli  alcoli  denaturati metilico, propilico e isopropilico si
applica  il  diritto  erariale di lire 3000 per ettanidro, qualora la
produzione     avvenga    sotto    la    vigilanza    degli    agenti
dell'Amministrazione finanziaria".
  L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
  "Per  gli alcoli da carrube e fichi prodotti prima del 17 settembre
1955, il diritto erariale di cui al secondo comma del precedente art.
3,  si  applica  agli alcoli esistenti alla data del 16 dicembre 1955
nei  magazzini  o  depositi  fiduciari  in genere nonche' in recinti,
spazi  o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria o
viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione".
  All'art. 8, i due primi commi sono sostituiti dal seguente:
  "Per  gli  alcoli  prodotti  prima del 17 settembre 1955 il diritto
erariale  speciale  si  applica  nella  misura  di cui al primo comma
dell'art.  4  limitatamente  agli  alcoli  denaturati  in detto comma
indicati  che  siano  esistenti  alla  data  del 16 dicembre 1955 nei
magazzini  o  depositi  fiduciari  in  genere e agli alcoli puri alla
stessa data viaggianti con bolletta di cauzione e destinati ad essere
denaturati  o  comunque  impiegati in esenzione di imposta presso gli
stabilimenti  autorizzati";  al terzo comma sono soppresse le parole:
"all'atto  della  entrata  in  vigore del presente decreto,"; in fine
sono aggiunte le parole: "alla data del 16 dicembre 1955".
  All'art.  10,  dopo  le parole: "all'acquavite di vinaccia (grappa)
ottenuta", sono aggiunte le parole: "a decorrere dalla data d'entrata
in vigore del presente decreto".
  All'art.  11,  dopo  le  parole:  "sull'acquavite  di  vino che sia
prodotta", sono aggiunte le parole: "a decorrere dalla data d'entrata
in vigore del presente decreto".
  All'art.  12, primo comma, le parole: "fare qualsiasi riferimento",
sono  sostituite  con le altre: "fare riferimento in qualunque modo";
in fine sono aggiunti i seguenti commi:
  "Fino  a  tutto il 29 febbraio 1956 sono consentite la vendita e la
detenzione  per  la vendita di prodotti la cui etichettatura, purche'
gia'  ammessa  alla data del 16 settembre 1955, non sia conforme alle
disposizioni del presente articolo.
  "Nei  confronti  dei  trasgressori  delle  norme  di  cui  ai commi
precedenti,  si  applicano  le penalita' stabilite dall'art. 19 della
legge 7 dicembre 1951, n. 1559".
  All'art. 14 sono soppresse le parole: "e le acquaviti naturali"; ed
aggiunto  il  seguente  comma:  "La  suddetta  facilitazione  per  la
lavorazione   in   cauzione   dei  liquori,  si  applica  anche  alle
acquaviti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 novembre 1955

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - ANDREOTTI
GAVA - COLOMBO -
CORTESE - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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