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Legge Ordinaria n. 104 del 19/03/1955 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1955)
Norme per l'ammissione degli adottati e degli affiliati al congedo anticipato dal servizio militare.
Norme per l'ammissione degli adottati e degli affiliati al congedo anticipato dal servizio militare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e' sostituito dal seguente: "I figli adottivi e gli affiliati possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi alla loro famiglia di origine. Ove questa non sia conosciuta, il beneficio puo' essere concesso anche per i titoli relativi alla famiglia dell'adottante o dell'affiliante, sempre che, in quest'ultimo caso, il rapporto di affiliazione sia intervenuto non oltre la data di compimento del 12° anno di eta'". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 marzo 1955 EINAUDI SCELBA - DE PIETRO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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