Legge Ordinaria n. 1060 del 30/10/1955 (Pubblicata nella G.U. del 19 novembre 1955)
Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'ultimo  comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale
12  aprile  1946,  n. 588, quale sostituito dall'art. 2 della legge 4
novembre 1950, n. 1043, e' modificato come segue:
  "Gli  allievi  promossi,  se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1,
lettere a) e c), saranno assegnati alle stazioni per compiervi almeno
due  anni  di  servizio;  se  ammessi  ai corsi ai sensi dell'art. 1,
lettera b), saranno assegnati ai vari reparti od enti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 ottobre 1955

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - TAVIANI -
                                                      TAMBRONI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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