Legge Ordinaria n. 1066 del 09/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 19 novembre 1955)
Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di ulteriori 40 miliardi di lire per le opere patrimoniali e di ripristino.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato  e'  autorizzata a
contrarre  con  il  Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui
fino a concorrenza di 40 miliardi di lire.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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