Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 110 del 10/03/1955 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1955)
Nuove aliquote di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.
Nuove aliquote di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. A decorrere dal 1 luglio 1954, le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, per ammontari complessivi di poste di gioco superiori a 150 milioni di lire, sono elevate come segue: sino a 250 milioni di lire 23,75 per cento " 350 " " 24,50 " " 450 " " 25,25 " " 550 " " 26,00 " " 650 " " 26,75 " " 750 " " 27,50 " " 850 " " 28,25 " " 950 " " 29,00 " " 1.050" " 30,00 " " 1.150" " 31,00 " " 1.250" " 32,00 " " 1.350" " 33,00 " " 1.450" " 34,00 " " 1.550" " 35,00 " Per le somme intermedie la misura delle aliquote e' quella risultante dall'applicazione delle seguenti formule: Y = 0,0075.X + 21,875 fino a 950 milioni Y = 0,01.X + 19,5 fino a 1.550 milioni nelle quali Y e' l'aliquota corrispondente all'ammontare X espresso in milioni di lire. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 marzo 1955 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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